
Ai Parlamentari - 1 - Camera dei Deputati
XVI LEGISLATURA '~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ' DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI “'*3°“`
PROPOSTA DI LEGGE
Di INIZIATIVA DEI DEPUTATI
... BARBATO, BERNARDO, D'ANTONI, FUGATTI, ALESSANDRI, BELCA-
STRO, BERARDI, BOCCIA, BONINO, BOSSA, BRAGANTINI, BUO-
NANNO, CAMBURSANO, CARLUCCI, CECCACCI RUBINO, CERA, CE-
SARIO, CIOCCHETTI, COLANINNO, COMAROLI, COMMERCIO, CONSI-
GLIO, DI BIAGIO, D'INCECCO, DRAGO, LUCIANO DUSSIN, GIAN-
NI FARINA, RENATO FARINA, FAVA, FOGLIATO, FORCOLIN, GIDONI,
GINEFRA, GIULIETTI, GOISIS, GRIMOLDI, IANNACCONE, IAPICCA,
LA'I'I'ERI, MARANTELLI, CESARE MARINI, MASTROMAURO, MATTE-
SINI, MAZZARELLA, MAZZONI, MESSINA, MILO, MISITI, MONAI,
MUSSOLINI, OSVALDO NAPOLI, OCCHIUTO, PAOLINI, PELINO, MA-
RIO PEPE (PD), PISACANE, POLLASTRINI, POLLEDRI, PORTAS,
PUGLIESE, RAZZI, RONDINI, RUBINATO, SARDELLI, SARUBBI, SCI-
LIPOTI, SIMONETTI, SPECIALE, STUCCHI, TANONI, NUNZIO FRAN-
CESCO TESTA, TOCCAFONDI, TOGNI, TORAZZI, TORRISI, TOUADI
VANALLI, VERSACE, ZAMPARUTTI, ZAZZERA
Istituzione del Comitato nazionale Contro le frodi
nel settore assicurativo
Presentata il 27 novembre 2008
ONOREVOLI COLLEGHI ! - Il fenomeno Che da un lato ha portato lauti profitti alle
delle frodi nel comparto delle assicura- organizzazioni criminali e, dall'altro, ha
zioni, in particolare per la responsabilità drogato il mercato, con evidenti e forti
Civile (RC-auto), ha assunto negli ultimi ripercussioni negative sugli assicurati-
anni in Italia una dimensione rilevante, utenti costretti a subire costi sempre piu alti.
La presente proposta di legge vuole
dunque raccogliere un'esigenza che viene
sia dal mondo delle società assicurative,
che necessitano di maggiore trasparenza,
che da quello degli assicurati, verso i quali
appare ormai doveroso adottare misure in
grado di abbattere i costi e, dunque, i
premi finali. La persistenza di meccanismi
truffaldini nel settore dell'assicurazione
della RC-auto, che incide mediamente per
il 3 per cento dei sinistri denunciati ma
che arriva a ben il 16 per cento nelle
regioni a più forte presenza criminale
come la Campania, infatti, penalizza in-
nanzitutto gli utenti onesti, costretti a
pagare premi più elevati, ma anche le
stesse compagnie assicurative. Con l'istitu-
zione di un Comitato nazionale contro le
frodi nel settore assicurativo, un provve-
dimento a costo zero per lo Stato - perche
l'Associazione Nazionale fra le imprese
assicuratrici (ANIA) ha gia dichiarato di
potersene fare carico - e gia operativo in
molti altri Paesi europei, sara possibile
individuare e prevenire le truffe attuate a
danno delle compagnie assicurative e aiu-
tare il settore a riallinearsi a una reale
logica di mercato, liberandosi di un costo
improprio di cui beneficia solo la crimi-
nalita. Occorre inoltre prevedere con l'Au-
tomobile club italiano (ACI) la possibilita
di incrociare i dati dei veicoli circolanti
con quelli dell'ANIA sui veicoli assicurati,
per verificare quelli non coperti dall'assi-
curazione per la RC. In questo modo sara
possibile combattere il mercato delle po-
lizze assicurative false che, ad esempio a
Napoli, la camorra vende a 50 euro invece
degli usuali 1.000-1.200 euro per gli au-
toveicoli (fino a 1.500 euro per un moto-
veicolo) previsti dalle polizze legali.
Nuove misure di contrasto del mercato
del falso comporterebbero anche un ulte-
riore minor esborso da parte dei cittadini
in regola con la polizza: infatti, più alto e
il numero dei veicoli non coperti dall'as-
sicurazione per la rc più sara necessario
l'intervento del Fondo nazionale delle vit-
time della strada, alimentato da una quota
dei premi pagati dagli assicurati onesti e a
cui si attinge in caso di incidente con un
soggetto non coperto da assicurazione.
Meno polizze false e autoveicoli privi di
copertura assicurativa per la RC vi sa-
ranno, più leggero sara il peso economico
che gravera sulle polizze degli assicurati in
regola. Dunque, rispettare la legalita rap-
presenta non solo un prioritario principio
etico, ma costituisce anche una formida-
bile forma di convenienza economica per
le finanze dei cittadini.
ART. 1.
(Istituzione del Comitato nazionale contro
le frodi nel settore assicurativo).
1. Allo scopo di rendere più efficaci la
prevenzione e il contrasto di comporta-
menti fraudolenti nel settore delle assicu-
razioni in Italia e di promuovere l'eserci-
zio delle relative azioni penali, presso
l'Istituto per la vigilanza sulle assicura-
zioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) e istituito il Comitato nazionale
contro le frodi nel settore assicurativo, di
seguito denominato « Comitato ››.
ART. 2.
(Compiti del Comitato).
1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Comi-
tato:
a) svolge attivita di elaborazione e di
valutazione in materia di frodi assicurative
sulla base delle segnalazioni ricevute dalle
imprese di assicurazione in merito ad
eventi anomali idonei a far presumere la
sussistenza di illeciti o di frodi ovvero la
commissione di un reato in danno del
mercato assicurativo, delle informazioni
desunte dalle banche dati di cui all'arti-
colo 4 e delle ulteriori informazioni ac-
quisite tramite il personale di cui all'ar-
ticolo 6, comma 1;
b) favorisce e stimola l'esercizio del-
l'azione penale da parte dell'autorita giu-
diziaria competente;
c) favorisce il migliore coordinamento
delle indagini in materia di frodi assicu-
rative, anche attraverso la richiesta di
documentazione alle imprese assicuratrici;
d) promuove ogni altra iniziativa per
la prevenzione e per il contrasto delle
frodi nel settore assicurativo.
ART. 3.
(Composizione e funzionamento
del Comitato).
1. Il Comitato e composto da otto
membri in possesso di specifiche compe-
tenze nelle materie oggetto del medesimo
Comitato, nominati con decreto del Mini-
stro dello sviluppo economico e scelti in
rappresentanza dello stesso Ministero
dello sviluppo economico, del Ministero
dell'interno, del Ministero della giustizia,
del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze, dell'ISVAP, dell'Associazione Na-
zionale per le imprese assicuratrici
(ANIA), degli intermediari assicurativi
espressione della categoria, e dell'ordine
giudiziario, per quest'ultimo nella persona
di un magistrato penale con qualifica non
inferiore a consigliere di Corte di cassa-
zione.
2. La carica di presidente del Comitato
e attribuita al magistrato indicato al
comma 1.
3. Con decreto del Ministro dello svi-
luppo economico sono fissate le norme
riguardanti il funzionamento e l'organiz-
zazione del Comitato.
4. Il Comitato riferisce semestralmente
al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il Ministro dello sviluppo economico
presenta ogni anno alle Commissioni par-
lamentari competenti in materia assicura-
tiva una relazione sull'attivita svolta dal
Comitato.
ART. 4.
(Centro elaborazione dati e interconnes-
sione con altre banche dati).
1. Il Comitato dispone di un centro
elaborazione dati per l'inserimento e per
l'analisi di informazioni connesse al feno-
meno delle truffe nel settore assicurativo.
2. Il Comitato puo accedere alle banche
dati di organismi, di enti e di istituzioni
che operano in materie analoghe o affini
o comunque di interesse per il medesimo
Comitato. In particolare, il Comitato puo
accedere alla banca dati dell'ISVAP, del
Casellario centrale infortuni presso l'Isti-
tuto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), della mo-
torizzazione civile, dell'Automobile club
italiano, nonche alle banche dati del set-
tore assicurativo, del settore creditizio e
del settore finanziario.
3. Il Comitato puo stipulare specifiche
convenzioni con i gestori delle banche dati
di cui al comma 2.
4. Il Comitato informa la propria atti-
vita al principio di collaborazione reci-
proca con i soggetti di cui al comma2.
ART. 5.
(Criteri e modalita per la gestione
dei dati e per gli accessi).
1. Con apposito decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentiti il Ga-
rante per la protezione dei dati personali
e il Comitato, sono indicati i criteri per
l'individuazione delle informazioni da se-
gnalare e le modalita della segnalazione al
medesimo Comitato, nonche la tipologia
dei dati inseriti nel centro elaborazione
dati di cui all'articolo 4 e le operazioni che
esso puo effettuare.
Z. Le procure della Repubblica, le
Forze dell'ordine, le imprese assicuratrici
e gli altri soggetti indicati dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico di cui
al comma 1 possono avere accesso al
centro elaborazione dati secondo diversi
livelli di informazione, graduati in rela-
zione alla loro completezza e indicati nel
medesimo decreto.
3. Con il decreto di cui al comma 1 del
presente articolo, sono altresì stabilite le
modalita di consultazione da parte del
Comitato delle banche dati di cui all'arti-
colo 4, comma 2.
ART. 6.
(Organizzazione del Comitato).
1. Nell'espletamento delle sue funzioni,
il Comitato si avvale di personale del
Ministero dello sviluppo economico, appo-
sitamente individuato con decreto del Mi-
nistro dello sviluppo economico, e al quale
e attribuita la qualifica di polizia giudi-
ziaria.
2. Il Comitato dispone di un ufficio
studi che si occupa del monitoraggio del
fenomeno delle frodi nel settore assicura-
tivo attraverso studi e ricerche, anche in
collegamento con organismi investigativi
italiani ed esteri.
ART. 7.
(Rapporti con Z'aatorita giudiziaria).
1. Esaurita la fase conoscitiva e se
dall'esame delle informazioni acquisite
emergano fatti rilevanti, il Comitato, qua-
lora sussistano elementi di reato e comun-
que ove lo ritenga opportuno, rimette
all'autorita giudiziaria la documentazione
raccolta per il successivo esercizio del-
l'azione penale, informandone le imprese
assicuratrici interessate.
2. Il Comitato puo richiedere in qual-
siasi momento all'autorita giudiziaria, nei
limiti imposti dal rispetto del segreto
istruttorio, informazioni sull'andamento
dei procedimenti in corso in materie og-
getto dell'attivita del medesimo Comitato.
ART. 8.
(Disposizioni ï¬nanziarie).
1. Il finanziamento del Comitato e
coperto da un apposito contributo sui
premi assicurativi raccolti nell'anno pre-
cedente dagli intermediari assicurativi
delle imprese stesse nonche da eventuali
contributi da parte di altri enti previa
approvazione del medesimo Comitato.
2. La misura del contributo di cui al
comma 1 e i rami assicurativi ai quali esso
si applica sono determinati annualmente
dal Comitato, d'intesa con l'ANIA.
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